Articolo 59 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall’assessore anziano, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.