IUC - ultriori precisazioni
IUC - ulteriori precisazioni
La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Per l’anno 2014, la Provincia Autonoma di Trento ha disciplinato con l’art. 4 della L.P. 1/2014 l’applicazione della IUC, in particolare per la componente TASI, per i comuni trentini.
Il Comune di Cles con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 26.05.2014 ha approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, con riferimento alla componente IMU e TASI.
I.U.C. è l'acronimo di Imposta Unica Comunale, il tributo istituito con la legge di Stabilità 2014. Questa nuova Service Tax più che una vera e propria imposta è una sorta di contenitore che racchiude in sé tre distinti tributi: IMU, TASI e TARI.
La IUC si basa, così come sancito dalla norma istitutiva, su due presupposti impositivi:
• il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Per maggiori informazioni sulla IUC è possibile consultare la legge di Stabilità 2014 (comma 639 e seguenti) al link LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Dichiarazione IUC
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Tale dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Nelle dichiarazioni delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.